art 1, comma 100, legge 244 del 2007

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3. 207/2010, qualora l’affittuaria non fornisca la prova (sulla stessa incombente) di una completa “cesura” tra le due successive gestioni, la Stazione appaltante è tenuta a verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara anche in capo all’affittante, poiché “chi si avvale dei requisiti dei terzi sul piano della partecipazione alle gare pubbliche, risente delle conseguenze sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità” (in tal senso Cons. 80, comma 5, cit., sono previste, quale distinta fattispecie di esclusione, le gravi carenze esecutive che abbiano causato la risoluzione per inadempimento di un precedente contratto di appalto, senza richiedere la definitività della stessa, cioè la non contestazione della risoluzione da parte dell’appaltatore, ovvero la sua conferma giudiziale, com’era nel testo originario dell’art. 161, comma 6, legge fallimentare (r.d. In via generale, deve ricordarsi che, a norma dell’art. 256 co. 1 lett. …………., per un debito di € 518,09. lamenta l’illegittimità è stata autorizzata dalla Commissione europea nel dicembre del 2016. 38-quater) DPR 633/72, N41 - Non imponibili art. Art. Il Ministero provvede a monitorare, in particolare: a) i dati relativi alla prescrizione e all'utilizzazione di farmaci nella terapia del dolore, e in particolare dei farmaci analgesici oppiacei; b) lo sviluppo delle due reti, con particolare riferimento alla verifica del rispetto degli indicatori e dei criteri nazionali previsti dalla normativa vigente; c) lo stato di avanzamento delle due reti, anche con riferimento al livello di integrazione delle strutture che ne fanno parte; d) le prestazioni erogate e gli esiti delle stesse, anche attraverso l'analisi qualitativa e quantitativa dell'attività delle strutture delle due reti; e) le attività di formazione a livello nazionale e regionale; f) le campagne di informazione a livello nazionale e regionale; h) gli aspetti economici relativi alla realizzazione e allo sviluppo delle due reti. IV, 09/07/2020, n. 4394 e Sez. Tali conclusioni discendono dalla premessa che, rispetto all’ipotesi della falsità dichiarativa (o documentale) di cui alla lettera f-bis), quella relativa alle “informazioni false o fuorvianti” presenta un “elemento specializzante”, dato dalla loro idoneità a “influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione” della stazione appaltante, per il che, ai fini dell’esclusione non è sufficiente che l’informazione sia falsa, ma anche che la stessa sia diretta a ed in grado di sviare l’amministrazione nell’adozione dei provvedimenti concernenti la procedura di gara. D’altronde, costituisce un dato della comune esperienza il fatto che – soprattutto nel campo delle commesse pubbliche, nell’ambito delle quali si sarebbero registrati i ritardi nella corresponsione delle retribuzioni – il frequente ritardo con cui le amministrazioni committenti onorano i propri debiti nei confronti delle ditte appaltatrici finisce per potersi ribaltare sulla liquidità a disposizione di queste ultime e pregiudica la regolarità del pagamento delle spettanze alle maestranze, senza che tale circostanza, per ciò solo, costituisca indice di quella grave inaffidabilità che genererebbe un obbligo di segnalazione nella partecipazione alle gare. L’art. L’art. È chiaro d’altra parte che il documento oggetto di falsità - così come correttamente dedotto dall’appellante nel secondo motivo, perciò da accogliere - incide proprio, per suo valore e collocazione nel quadro dell’offerta, su profili valutativi di quest’ultima (in specie, sub-criterio A.3.1, citato): per questo, alla luce dei principi affermati dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, la falsità non può rilevare nella specie ex se in termini espulsivi, ai sensi dell’art. III, 9 dicembre 2020, n.7831; 4 marzo 2020, n. 1603; nn. La presente legge tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore. Non è superfluo ricordare che l’annotazione nel Casellario informatico da parte dell’ANAC di notizie ritenute “utili” deve avvenire “in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa”; il che presuppone, oltre al fatto che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente riportate, anche che le stesse “non siano manifestamente inconferenti rispetto alle finalità di tenuta del Casellario” (T.A.R. I, 28/04/2017, n.150). Quesito n. 2 del 04/05/2021 TEMPI DI CONSEGNA - in allegato n. 50/2016) attestante la revoca di un precedente affidamento, la mancata produzione del provvedimento di revoca non costituisce una lacuna/incompletezza della dichiarazione che necessita di essere sanata tramite il soccorso istruttorio ai fini della partecipazione. n. 163 del 2006, ma espressive di principi che permangono validi anche per l’attuale disciplina); – “(…) da un lato occorre che il comportamento pregresso assuma la qualificazione oggettiva di comportamento in grado d’incrinare l’affidabilità e integrità dell’operatore nei rapporti con l’amministrazione; dall’altro, il fatto così qualificato va messo in relazione con il contratto oggetto dell’affidamento, così da poter declinare in termini relativi e concreti la nozione d’inaffidabilità e assenza d’integrità, ai fini della specifica procedura di gara interessata” (Cons. 80, comma 5, lett. QUESITO 256) (80.4), RICHIESTA CHIARIMENTI SUBAPPALTO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (COD. n. 50/2016. In sostanza vengono a cadere i riferimenti alle previsioni di cui all’art. 80 comma 5 lettera c-bis) d. lgs. 80 comma 5, cit., che sia stato commesso oltre tre anni prima della indizione della procedura di gara. […] Nella medesima direzione si spiega la circostanza che l’art. L’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una prassi in forza della quale un operatore economico è tenuto a fornire spontaneamente, al momento della presentazione della sua domanda di partecipazione o della sua offerta, la prova dei provvedimenti di ravvedimento operoso adottati per dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza, nei suoi confronti, di un motivo di esclusione facoltativo di cui all’articolo 57, paragrafo 4, di detta direttiva, come modificata dal regolamento delegato 2015/2170, qualora un simile obbligo non risulti né dalla normativa nazionale applicabile né dai documenti di gara. a) DPR 633/72, N08,2 - Non imp.li art.8, c.1 lett. soprattutto Cons. 80, comma 5, lett. Anzitutto il contratto concluso tra le parti appare riconducibile allo schema negoziale dell’affitto di azienda, contratto che di per sé è sintomatico della continuità in considerazione del trasferimento della disponibilità dell’azienda e, per quanto qui rileva, dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo. 54, comma 4, lett. Quanto alla gravità dell’infrazione, l’importo delle retribuzioni non corrisposte è obiettivamente significativo, a prescindere dalla natura dell’impresa ad alta densità di manodopera. Stato, V, 15 aprile 2020, n. 2426). Sicché, nella specifica controversia sottoposta al suo esame, il Consiglio di Stato ha rilevato come Anac fosse “tenuta, prima di procedere all’iscrizione nel casellario informatico, a valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti sull’importanza dell’inadempimento (ovvero sulla gravità dell’errore professionale commesso) e, in via indiretta, sull’apprezzamento dell’affidabilità della società da parte delle stazione appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione” (reputando meritevoli di attenzione le circostanze che il ritardo avesse riguardo una piccola parte della complessiva fornitura espletata nei confronti della medesima amministrazione ordinante e che l’importo della penale fosse “inferiore all’1% se conteggiata tenendo conto del valore complessivo della convenzione o anche, solo, di tutti gli ordinativi” della stessa amministrazione), osservando che nel provvedimento di iscrizione non si era “dato in alcun modo conto delle ragioni per le quali tali circostanze risultavano irrilevanti nella valutazione di utilità dell’iscrizione”, e disponendo, infine, l’annullamento del provvedimento di annotazione “poiché, sia pure adottato nell’esercizio di un potere riconosciuto da disposizioni normativa ratione temporis applicabili, risulta carente in punto di motivazione, per mancato approfondimento delle ragioni di utilità della notizia segnalata dalla stazione appaltante alla luce delle circostanze allegate dall’operatore in sede procedimentale”. n. 50/2016; infatti, la falsa dichiarazione in ordine al possesso del requisito di attestazione OG1, class. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni: 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti escludano dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico qualora “abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante (…) a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”. n. 163 del 2006 (cfr., oltre ai precedenti citati nella sentenza e su riportati, già Ad plen., 4 maggio 2012, n.8, nonché Cons. V, n. 2682/2013). Osta a ciò, nel caso in cui tale valutazione sia mancata, il principio di separazione dei poteri, che in sede processuale trova emersione nel divieto sancito dall’art. 29 marzo 2017, n. 8117), è pur indubitabile che tale accertamento non ha affatto ad oggetto l'apprezzamento dei dati riportati nel documento, sotto il profilo della gravità e della definitività dell'inadempimento contributivo dell'operatore economico, ma soltanto la regolare registrazione di tali dati. 9.5. 12 la possibilità di colmare mediante soccorso istruttorio qualsiasi carenza del DGUE, compresa addirittura la mancanza dello stesso, sicché certamente infondata è la tesi di parte ricorrente in ordine all’impossibile utilizzo di tale istituto da parte dell’AUSL in favore della controinteressata. 80, comma 5, d.lgs. costituiva per la stazione appaltante atto dovuto, sicché, essendo infondate le censure dedotte, l’appello deve essere respinto. Peraltro, per completezza si osserva che già prima della citata decisione dell’Adunanza Plenaria, l’orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa era nel senso che “le omissioni assumono portata escludente non in sé, cioè come mero inadempimento al dovere di informazione, ma se e nella misura in cui siano anche state reputate rilevanti – sia nell’omissione in sé, che, necessariamente, rispetto al fatto omesso – da parte della stazione appaltante” (cfr. Nel provvedimento impugnato sono riportate le argomentazioni addotte dalla ricorrente nell’ambito del procedimento di annotazione vertenti, oltre che sulla disciplina ratione temporis applicabile, sul parametro di riferimento del ridetto limite dell’1% (sul valore delle convenzioni, anziché del singolo ordinativo). I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere nonché delle aziende autorizzate al commercio all'ingrosso riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, secondo le modalità indicate al comma 1 e nel termine di quarantotto ore dalla dispensazione»; 3) al comma 4, dopo le parole: «Ministero della salute» sono aggiunte le seguenti: «e possono essere composti da un numero di pagine adeguato alla quantità di stupefacenti normalmente detenuti e movimentati»; o) all'articolo 62, comma 1, le parole: «sezioni A e C,» sono sostituite dalle seguenti: «sezioni A, B e C,»; 1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale registro è conservato per dieci anni a far data dall'ultima registrazione»; q) all'articolo 64, comma 1, le parole: «previsto dagli articoli 42, 46 e 47» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dagli articoli 46 e 47»; r) all'articolo 68, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. per i reati di cui agli art. Va infatti conferita “determinatezza e concretezza” all’elemento normativo della fattispecie, ovvero al carattere “dovuto” dell’informazione, al fine di “individuare con precisione le condizioni per considerare giuridicamente dovuta l’informazione”, dovendosi tenere distinte le due fattispecie (che l’appellata sentenza ha invece sovrapposto): a) dell’omissione delle informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, che comprende anche la reticenza, cioè l’incompletezza della dichiarazione resa; b) della falsità delle dichiarazioni, per tale intendendosi la presentazione nella procedura di gara in corso di dichiarazioni non veritiere, rappresentative di una circostanza in fatto diversa dal vero (c.d. (1) Il presente articolo era stato inserito dall’art. In ogni caso vi è da osservare, quanto al primo motivo di ricorso, come la circostanza che il RTI controinteressato abbia svolto il medesimo servizio in precedenza, sulla base di contratti di rinnovo taciti del servizio, in violazione della normativa in materia, giammai potrebbe configurare un illecito professionale a carico del medesimo, sanzionabile con l’esclusione ai sensi dell’art. I soggetti di cui all'art. Con propri atti l’Autorità disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza”. Campania Salerno Sez. 8 Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici, Art. Stato, V, 18 luglio 2012, n. 4189). St., sez. Contenuto trovato all'interno – Pagina 24413 è stato riformato dal comma 130° dell'art. 1 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) che ha stabilito che i beni non di lusso alla cui produzione od al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, ... n. 50/2016, nel testo novellato dal d.lgs. Stato, V, 17 settembre 2018, n. 5424; 21 gennaio 2020, n. 474, 475, 477-479 e 481; 9 gennaio 2020, n. 158, maturate sull’art. Nella fattispecie in esame, l’aggiudicataria ha reso la seguente dichiarazione: “la scrivente non è tenuta all’invio del prospetto informativo disabili secondo la legge 68/99 in quanto i lavoratori oggetto della base del computo sono inferiori a 15 visto che la maggior parte dei lavoratori sono acquisiti per passaggio di appalto (categoria esclusa dal computo e quindi non soggetta)”. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14, comma 1, lettera e), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente: «3-bis) in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell'allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale»; b) nel titolo II, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente: «Art. Nell’individuare la portata dell’obbligo dichiarativo in relazione all’affidabilità professionale, è evidente, in primo luogo, che deve trattarsi di fatti che siano stati formalmente contestati all’operatore interessato, tanto è vero che la giurisprudenza riferisce l’obbligo a vicende professionali in cui, per varie ragioni, è stata contestata all’operatore “una condotta contraria a norma” o, comunque, si è verificata “la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti” (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. Alla fondatezza dei motivi di impugnazione segue l’accoglimento dell’appello e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e l’annullamento del diniego di autorizzazione al subappalto e degli atti impugnati, fatto salvo il riesercizio dell’azione amministrativa. Per altro verso, non vale richiamare la giurisprudenza e le norme che hanno ridimensionato il rigido principio di immodificabilità soggettiva dell'offerente, consentendo nelle ipotesi di trasformazione, fusione o scissione della società, che il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, siano ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante, a tutela della libera iniziativa economica e della par condicio tra i concorrenti (art. Non può peraltro derivarne un’espulsione automatica, ma una doverosa valutazione sulla professionalità dell’operatore economico, valutazione che, con adeguata motivazione, dia conto delle ragioni dell’esclusione, ovvero della sua ammissione (cfr. V, 8 ottobre 2020, n. 5967; 14 aprile 2020, n. 2389). La giurisprudenza ha poi chiarito che la dichiarazione deve essere resa anche con riferimento agli amministratori del ramo di azienda, di cui il concorrente si sia reso cessionario nel medesimo arco di tempo (Cons. L’irrilevanza dell’esclusione disposta dal Comune di …….. nel caso di specie trova inoltre sostegno alla luce del principio per cui il partecipante ad una gara di appalto non è tenuto a dichiarare le esclusioni comminate nei suoi confronti in precedenti gare per aver dichiarato circostanze non veritiere, poiché, al di là dei provvedimenti sanzionatori spettanti all’ANAC in caso di dolo o colpa grave nel mendacio, la causa di esclusione dell’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione si riferisce – e si conclude – all’interno della procedura di gara in cui è maturata (in termini, Cons. L’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, in combinato disposto con l’articolo 57, paragrafo 4, lettera h), di tale direttiva e alla luce del principio di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale l’amministrazione aggiudicatrice deve automaticamente escludere un offerente da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico qualora un’impresa ausiliaria, sulle cui capacità esso intende fare affidamento, abbia reso una dichiarazione non veritiera quanto all’esistenza di condanne penali passate in giudicato, senza poter imporre o quantomeno permettere, in siffatta ipotesi, a tale offerente di sostituire detto soggetto. La motivazione tiene conto del tempo trascorso, della gravità delle circostanze e della loro pertinenza con l'oggetto del servizio da affidare. Stato, Sez. 50/2016 l'Agenzia delle Entrate ci ha inviato l'elenco delle violazioni DEFINITIVAMENTE ACCERTATE dell'operatore economico. In definitiva, in base ai principi recentemente affermati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Per altro verso, Anac, nell’archiviare la segnalazione oggetto di contestazione, ha dato rilievo a due considerazioni di fondo: a) la prima concernente le linee guida che essa stessa ha emanato, le quali individuano nella condanna l’adeguato livello di prova. V, 26 giugno 2020, n. 4100), spetta alla stazione appaltante, nell’esercizio di ampia discrezionalità, apprezzare autonomamente le pregresse vicende professionali dell’operatore economico, anche se non abbiano dato luogo ad un provvedimento di condanna in sede penale o civile, perché essa sola può fissare il “punto di rottura dell’affidamento nel pregresso o futuro contraente” (cfr. giust. V, 3 dicembre 2018, n. 6866). 216 c.p., secondo un interpretazione necessariamente non estensiva stante il principio di tassatività delle cause di esclusione valevole in “subiecta materia” (ex multis Consiglio di Stato sez. Coop. 80, comma 1, D.lgs. Nel valutare se un fatto rientri o meno tra le cd “notizie utili”, l’Autorità non esprime una propria valutazione sulla rilevanza del fatto, ma verifica solo l’utilità dell’inserimento della notizia nel Casellario ai fini alle future valutazioni delle Stazioni Appaltanti, che tuttavia rimangono sempre libere di esaminare sia i fatti annotati nel Casellario, sia altre vicende professionali, come chiarito sia dal testo delle Linee Guida stesse (par. V, 12 aprile 2021, n. 2922; id. con l. n. 12/2019), la stazione appaltante esclude dalla gara “l’operatore economico (che) abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa”.

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